Di seguito elencherò una serie di dati di fatto facilmente verificabili anche se non di immediata percezione per coloro che non sono esperti di questioni legali. Sono dei dati di fatto, non delle opinioni: ognuno ne trarrà le considerazioni che riterrà più opportune.
Sentenze del TAR Lazio contro il divieto di utizzo del principio attivo efedrina nelle preparazioni Magistrali ad uso dimagrante: dal numero di ruolo si evince che le associazioni di farmacisti hanno promosso il ricorso al TAR prima di quelle dei medici (1984/2016 Reg. Ric. per le associazioni di farmacisti; 2173/2016 Reg. Ric. Per i medici) pur trattandosi di preparazioni galeniche che hanno la loro ragion d'essere solo in una prescrizione del medico. Nel caso del secondo ricorso, quello intentato dai medici, l'Avvocatura dello Stato non si é neppure costituita, mentre nel caso di quello intentato dai farmacisti si é costituita. Il TAR ha emesso la sentenza prima per i medici e solo dopo per i farmacisti (334/2017 Reg. Prov. Coll. per i medici; 451/2017 Reg. Prov. Coll. per le associazioni di farmacisti).
Quando il ministero il 22 dicembre ha emesso il nuovo decreto di divieto sapeva benissimo che quello precedente sarebbe stato annullato, visto che non vi si era neppure opposto.
Uno stato liberale si fonda sul principio costituzionale secondo il quale ciò che non é vietato é permesso: se vige il divieto di guidare un motociclo senza il relativo patentino, non posso estendere lo stesso divieto all'uso della bicicletta, perché la bicicletta non é un veicolo a motore e non é compreso nella norma.
L'unico paese al mondo in cui non vige tale principio é la Corea del Nord.
Tutti i decreti ministeriali parlano di preparazioni Magistrali, quindi vietano esclusivamente le preparazioni Magistrali. A che titolo riteniamo vi siano comprese anche le preparazioni fitoterapiche salutistiche, quelle che invece interessano la maggior parte dei farmacisti, essendo allestibili per definizione senza una ricetta medica?
Sentenza del Consiglio di Stato nel caso Avastin/Lucentis: il ricorso riguardava un argomento di vera pertinenza dei farmacisti e la difesa di un principio sacrosanto, quello cioè che non conta se la farmacia sia privata od ospedaliera, conta che abbia le caratteristiche adeguate al lavoro che deve svolgere.
Il ricorso prima al TAR e poi al Consiglio di Stato é stato fatto da un farmacista privato lasciato da solo a sostenere una battaglia molto pesante (in prima istanza al TAR ha perso, ma ha avuto il coraggio e la forza di fare appello) ed estremamente onerosa. Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del TAR, ha riconosciuto che le farmacie private, se adeguatamente attrezzate, possono allestire le preparazioni oggetto di causa.
Ultimo dettaglio interessante: in quest'ultima causa la FederAnziani si é costituita a fianco dell'Aifa contro la farmacia privata. La farmacia privata, invece, non aveva alcuna associazione al suo fianco.
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