mercoledì 4 gennaio 2017

Decreto ministro della salute 22/12/2016

Dopo un'attenta lettura del decreto ministeriale in oggetto, si evince senza dubbio che esso tratta del "Divieto di prescrizione di Preparazioni Magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri".
Appare evidente che lo spirito del decreto é quello di vietare la possibilità di mescolare principi attivi farmacologici e prodotti erboristici,  al fine di mascherarne la corretta percezione da parte del paziente.
Correttamente il decreto si riferisce alle Preparazioni Magistrali, in quanto espressamente all'art. 1 comma 1, art. 1 comma 2, art. 1 comma 3 e art. 2 comma 1 (cioè in pratica in ciascun comma di cui é costituito il decreto) si circoscrive il divieto alle Preparazioni Magistrali.
In tutta evidenza, poiché la legislazione da tempo (per tutti: Decreto Legislativo 24/04/2006 n. 219) definisce Preparazioni Magistrali quelle subordinate alla presentazione di ricetta medica (V. Legge 8/4/1998 n. 94) e Preparazione Officinali quelle preparate in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea Europea, o di una Farmacopea Nazionale di uno degli Stati membri dell'Unione, il Decreto Ministeriale in oggetto riguarda esclusivamente le Preparazioni Magistrali ed assolutamente non interessa quelle officinali.
È vero che l'interpretazione legislativa può essere opinabile, tuttavia in questo caso non appaiono esserci dubbi relativi al contesto interessato per l'allestimento di prodotti erboristici salutistici da parte delle farmacie, poiché in tutti i commi dei due articoli  del decreto si ribadisce l'ambito di divieto riservato alle Preparazioni Magistrali.



                                                             dott. Bianca Peretti
                                                             Avvocato Danilo Montanari

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