Di seguito elencherò una serie di dati di fatto facilmente verificabili anche se non di immediata percezione per coloro che non sono esperti di questioni legali. Sono dei dati di fatto, non delle opinioni: ognuno ne trarrà le considerazioni che riterrà più opportune.
Sentenze del TAR Lazio contro il divieto di utizzo del principio attivo efedrina nelle preparazioni Magistrali ad uso dimagrante: dal numero di ruolo si evince che le associazioni di farmacisti hanno promosso il ricorso al TAR prima di quelle dei medici (1984/2016 Reg. Ric. per le associazioni di farmacisti; 2173/2016 Reg. Ric. Per i medici) pur trattandosi di preparazioni galeniche che hanno la loro ragion d'essere solo in una prescrizione del medico. Nel caso del secondo ricorso, quello intentato dai medici, l'Avvocatura dello Stato non si é neppure costituita, mentre nel caso di quello intentato dai farmacisti si é costituita. Il TAR ha emesso la sentenza prima per i medici e solo dopo per i farmacisti (334/2017 Reg. Prov. Coll. per i medici; 451/2017 Reg. Prov. Coll. per le associazioni di farmacisti).
Quando il ministero il 22 dicembre ha emesso il nuovo decreto di divieto sapeva benissimo che quello precedente sarebbe stato annullato, visto che non vi si era neppure opposto.
Uno stato liberale si fonda sul principio costituzionale secondo il quale ciò che non é vietato é permesso: se vige il divieto di guidare un motociclo senza il relativo patentino, non posso estendere lo stesso divieto all'uso della bicicletta, perché la bicicletta non é un veicolo a motore e non é compreso nella norma.
L'unico paese al mondo in cui non vige tale principio é la Corea del Nord.
Tutti i decreti ministeriali parlano di preparazioni Magistrali, quindi vietano esclusivamente le preparazioni Magistrali. A che titolo riteniamo vi siano comprese anche le preparazioni fitoterapiche salutistiche, quelle che invece interessano la maggior parte dei farmacisti, essendo allestibili per definizione senza una ricetta medica?
Sentenza del Consiglio di Stato nel caso Avastin/Lucentis: il ricorso riguardava un argomento di vera pertinenza dei farmacisti e la difesa di un principio sacrosanto, quello cioè che non conta se la farmacia sia privata od ospedaliera, conta che abbia le caratteristiche adeguate al lavoro che deve svolgere.
Il ricorso prima al TAR e poi al Consiglio di Stato é stato fatto da un farmacista privato lasciato da solo a sostenere una battaglia molto pesante (in prima istanza al TAR ha perso, ma ha avuto il coraggio e la forza di fare appello) ed estremamente onerosa. Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del TAR, ha riconosciuto che le farmacie private, se adeguatamente attrezzate, possono allestire le preparazioni oggetto di causa.
Ultimo dettaglio interessante: in quest'ultima causa la FederAnziani si é costituita a fianco dell'Aifa contro la farmacia privata. La farmacia privata, invece, non aveva alcuna associazione al suo fianco.
mercoledì 18 gennaio 2017
domenica 8 gennaio 2017
Ancora sul decreto del 22 dicembre
Vorrei fare un'ulteriore considerazione del tutto personale sul decreto ministeriale del 22 dicembre.
Fatto salvo la libertà di allestire preparati officinali con le piante iscritte nella lista belfrit, e mi pare che questo attualmente sia ragionevolmente assodato, a me sembra del tutto politicamente inopportuno per la categoria dei farmacisti opporsi in qualunque ambito a tale decreto.
Cominciamo col dire che parlando di preparazioni Magistrali il decreto é indirizzato essenzialmente ai medici prescrittori e, pur riconoscendo l'obbligo per il medico di ottenere il consenso informato da parte del paziente, non lo reputa sufficiente a garantire la sicurezza del paziente stesso, per cui ritiene opportuno vietare completamente tali preparazioni. Se i medici non credono che sia il caso di contrapporvisi, mi sfugge a che titolo noi possiamo permetterci qualunque azione in tale senso senza apparire agli occhi del mondo come coloro che per interesse mettono a rischio la sicurezza e l'incolumità delle persone.
Non credo sia pertinente discutere sull'efficacia o meno dei divieti, non é questo né l'ambito giusto né la sede interessata, bensì mi sembra essenziale valutare l'impatto che una tale iniziativa avrebbe sull'immagine di un'intera categoria che dovrebbe essere sempre in prima linea nella tutela della salute e del benessere della popolazione e come tale dovrebbe essere sempre percepita.
Peraltro ritengo oltremodo limitativo e avvilente attribuire il destino della galenica alla possibilità di allestire o meno preparazioni di tal genere: sinceramente mi sembra che ci siano settori molto più importanti nei quali possiamo esplicitare il nostro valore e la vostra competenza, come i farmaci orfani o le preparazioni pediatriche, solo per fare qualche esempio.
Infine, mi si perdoni la debolezza, ma trovo profondamente umiliante vedere in ogni novità un senso di persecuzione al quale rispondere con un atteggiamento lamentoso e vittimista: sarei molto più orgogliosa se reagissimo con maggiore fierezza, animati da un atteggiamento positivo e propositivo, pronti a cogliere in ogni cambiamento una nuova opportunità di crescita e di progresso.
Fatto salvo la libertà di allestire preparati officinali con le piante iscritte nella lista belfrit, e mi pare che questo attualmente sia ragionevolmente assodato, a me sembra del tutto politicamente inopportuno per la categoria dei farmacisti opporsi in qualunque ambito a tale decreto.
Cominciamo col dire che parlando di preparazioni Magistrali il decreto é indirizzato essenzialmente ai medici prescrittori e, pur riconoscendo l'obbligo per il medico di ottenere il consenso informato da parte del paziente, non lo reputa sufficiente a garantire la sicurezza del paziente stesso, per cui ritiene opportuno vietare completamente tali preparazioni. Se i medici non credono che sia il caso di contrapporvisi, mi sfugge a che titolo noi possiamo permetterci qualunque azione in tale senso senza apparire agli occhi del mondo come coloro che per interesse mettono a rischio la sicurezza e l'incolumità delle persone.
Non credo sia pertinente discutere sull'efficacia o meno dei divieti, non é questo né l'ambito giusto né la sede interessata, bensì mi sembra essenziale valutare l'impatto che una tale iniziativa avrebbe sull'immagine di un'intera categoria che dovrebbe essere sempre in prima linea nella tutela della salute e del benessere della popolazione e come tale dovrebbe essere sempre percepita.
Peraltro ritengo oltremodo limitativo e avvilente attribuire il destino della galenica alla possibilità di allestire o meno preparazioni di tal genere: sinceramente mi sembra che ci siano settori molto più importanti nei quali possiamo esplicitare il nostro valore e la vostra competenza, come i farmaci orfani o le preparazioni pediatriche, solo per fare qualche esempio.
Infine, mi si perdoni la debolezza, ma trovo profondamente umiliante vedere in ogni novità un senso di persecuzione al quale rispondere con un atteggiamento lamentoso e vittimista: sarei molto più orgogliosa se reagissimo con maggiore fierezza, animati da un atteggiamento positivo e propositivo, pronti a cogliere in ogni cambiamento una nuova opportunità di crescita e di progresso.
mercoledì 4 gennaio 2017
Decreto ministro della salute 22/12/2016
Dopo un'attenta lettura del decreto ministeriale in oggetto, si evince senza dubbio che esso tratta del "Divieto di prescrizione di Preparazioni Magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri".
Appare evidente che lo spirito del decreto é quello di vietare la possibilità di mescolare principi attivi farmacologici e prodotti erboristici, al fine di mascherarne la corretta percezione da parte del paziente.
Correttamente il decreto si riferisce alle Preparazioni Magistrali, in quanto espressamente all'art. 1 comma 1, art. 1 comma 2, art. 1 comma 3 e art. 2 comma 1 (cioè in pratica in ciascun comma di cui é costituito il decreto) si circoscrive il divieto alle Preparazioni Magistrali.
In tutta evidenza, poiché la legislazione da tempo (per tutti: Decreto Legislativo 24/04/2006 n. 219) definisce Preparazioni Magistrali quelle subordinate alla presentazione di ricetta medica (V. Legge 8/4/1998 n. 94) e Preparazione Officinali quelle preparate in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea Europea, o di una Farmacopea Nazionale di uno degli Stati membri dell'Unione, il Decreto Ministeriale in oggetto riguarda esclusivamente le Preparazioni Magistrali ed assolutamente non interessa quelle officinali.
È vero che l'interpretazione legislativa può essere opinabile, tuttavia in questo caso non appaiono esserci dubbi relativi al contesto interessato per l'allestimento di prodotti erboristici salutistici da parte delle farmacie, poiché in tutti i commi dei due articoli del decreto si ribadisce l'ambito di divieto riservato alle Preparazioni Magistrali.
dott. Bianca Peretti
Avvocato Danilo Montanari
Appare evidente che lo spirito del decreto é quello di vietare la possibilità di mescolare principi attivi farmacologici e prodotti erboristici, al fine di mascherarne la corretta percezione da parte del paziente.
Correttamente il decreto si riferisce alle Preparazioni Magistrali, in quanto espressamente all'art. 1 comma 1, art. 1 comma 2, art. 1 comma 3 e art. 2 comma 1 (cioè in pratica in ciascun comma di cui é costituito il decreto) si circoscrive il divieto alle Preparazioni Magistrali.
In tutta evidenza, poiché la legislazione da tempo (per tutti: Decreto Legislativo 24/04/2006 n. 219) definisce Preparazioni Magistrali quelle subordinate alla presentazione di ricetta medica (V. Legge 8/4/1998 n. 94) e Preparazione Officinali quelle preparate in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea Europea, o di una Farmacopea Nazionale di uno degli Stati membri dell'Unione, il Decreto Ministeriale in oggetto riguarda esclusivamente le Preparazioni Magistrali ed assolutamente non interessa quelle officinali.
È vero che l'interpretazione legislativa può essere opinabile, tuttavia in questo caso non appaiono esserci dubbi relativi al contesto interessato per l'allestimento di prodotti erboristici salutistici da parte delle farmacie, poiché in tutti i commi dei due articoli del decreto si ribadisce l'ambito di divieto riservato alle Preparazioni Magistrali.
dott. Bianca Peretti
Avvocato Danilo Montanari
Iscriviti a:
Commenti (Atom)